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Nuovo regolamento europeo sulla Privacy

Spettabile Cliente,

per effetto dell’approvazione del nuovo regolamento europeo sulla PRIVACY (GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation) che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018, cambieranno le regole di protezione dei dati personali. Va prestata grande attenzione perché il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni. In particolare, con il Regolamento, l’impresa Titolare del Trattamento risponde delle scelte e delle modalità di trattamento che ha deciso di attuare, cioè il Garante valuterà se le sue misure sono sufficientemente adeguate.

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Tra le novità introdotte, elenchiamo le più significative:

  • Principio dell’Accountability, ovvero l’impresa Titolare del Trattamento deve dotarsi di misure di sicurezza adeguate e non più minime per la protezione dei dati e deve documentare le decisioni prese;
  • C’è l’obbligo di verifica, ovvero bisogna dimostrare nel tempo di aver controllato e monitorato l’adeguatezza di tali misure;
    I Responsabili del Trattamento devono essere designati con atto giuridico o contratto con specifici obblighi in quanto possono rispondere, in correità, del danno cagionato a un interessato: diventa necessario pertanto rivedere i contratti aventi per oggetto servizi o forniture che includono operazioni di trattamento;
  • I Responsabili del Trattamento in particolare devono adottare un proprio piano dei rischi;
  • Il GDPR richiede che il consenso sia espresso con atto positivo inequivocabile libero, specifico, informato e inequivocabile: occorre pertanto rivedere tutte le informative sulla privacy in quanto vanno richiesti consensi specifici per ogni finalità al trattamento;
  • Vanno elaborate apposite procedure di gestione dei diritti degli interessati e di gestione delle violazioni e formare adeguatamente il personale interno coinvolto nella gestione dei dati personali: “termine di risposta per tutti i diritti esercitabili dagli interessati entro un mese, riscontro in forma scritta, notifica da parte delle imprese Titolari del Trattamento all’Autorità di Controllo delle violazioni subite (data breach) entro 72 ore e comunque senza ingiustificato motivo…”;
  • Livello sanzionatorio fino al 4% del fatturato Mondiale, ovvero del fatturato dell’intera impresa multinazionale, comprese le filiali in tutto il mondo: la grossa novità del Regolamento è che la sanzione è commisurata all’abbienza dell’impresa;
  • Dev’essere effettuata una Valutazione dell’Impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali in caso di rischi elevati sulle libertà e sui diritti degli interessati;
  • Il Registro Dei Trattamenti diventa più articolato e non più mero elenco dei trattamenti;
  • Le imprese dovranno verificare le misure di protezione tecnico-organizzative adottate, anche per i dati trattati digitalmente fin dalla progettazione (principio di “data protection by design”): ad. es. pseudonimizzazione e cifratura dei dati, capacità di ripristino tempestivo dei dati in caso di incidente fisico o tecnico, test di verifica sull’efficacia del livello di sicurezza dei dati a livello informatico.