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Credito d’imposta, commissioni e pagamenti elettronici 2020

Al fine di incentivare l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, con il c.d. “Decreto Collegato alla Finanziaria” 2020,

il Legislatore ha previsto, a partire dall’1.7.2020, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa /lavoratori autonomi parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.

Con specifici Provvedimenti la Banca d’Italia e l’Agenzia delle Entrate hanno individuato termini / modalità / contenuto delle comunicazioni che il c.d. “soggetto convenzionatore” deve rispettivamente inviare.

CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI E PAGAMENTI ELETTRONICI

Nell’ambito del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa/ lavoro autonomo, parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con specifici mezzi di pagamento tracciabili.

In particolare, il credito d’imposta spetta sulle commissioni dovute relativamente alle operazioni effettuate dall’1.7.2020.

Nei confronti degli esercenti, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere mensilmente, in via telematica, l’elenco /informazioni delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, “al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie”, con le modalità / criteri individuati dalla Banca d’Italia nel Provvedimento 21.4.2020.

I medesimi soggetti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni per la verifica della spettanza del credito d’imposta in esame nei confronti dell’esercente, con le modalità e nel termine individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 29.4.2020.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame gli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi relativi all’anno precedente non superiori a € 400.000.

Come evidenziato dalla Banca d’Italia nel citato Provvedimento 21.4.2020, il credito spetta, in particolare, ai predetti soggetti che ai fini dell’esercizio dell’attività si avvalgono di “punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia”.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta in esame è pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate / altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali / assegni;

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il beneficio in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 e va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive  fino alla conclusione dell’utilizzo.

ELENCO ALL’ESERCENTE DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE

Come sopra accennato, il c.d. “soggetto convenzionatore” (gli Istituti di credito) deve trasmettere all’esercente, mensilmente, in via telematica, l’elenco / informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, ossia:

  • elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito riportante l’ammontare relativo a:
  • commissioni totali, ossia l’insieme delle commissioni, applicate dal soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagate dall’esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta / altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore;
  • commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  • costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

La trasmissione è effettuata:

  • telematicamente, mediante un formato che garantisce integrità / inalterabilità (adesempio, PEC / pubblicazione nell’online banking dell’esercente);
  • entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento”.

Pertanto, la prima comunicazione, relativa al mese di luglio, è trasmessa entro il 20.8.2020.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL’ESERCENTE

Con il citato Provvedimento 29.4.2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che l’esercente deve conservare, per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.

Come sopra accennato, per la verifica della spettanza del credito d’imposta in esame nei confronti dell’esercente, il c.d. “soggetto convenzionatore” deve altresì trasmettere all’Agenzia delle Entrate, tramite SDI, una comunicazione riportante il codice fiscale dell’esercente e le informazioni relative alle operazioni effettuate / commissioni addebitate.