ROTTAMAZIONE BIS CARTELLE ESATTORIALI ENTRO IL 15.5.2018
premessa
L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225) e l’art. 1 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172) hanno introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, che comporta forti sconti per chi ne fruisce (c.d. “rottamazione dei ruoli”):
- previa domanda che avrebbe dovuto essere presentata entro il 21.4.2017;
- per chi non ha effettuato tale adempimento, previa domanda da presentare entro il 15.5.2018.
In presenza dei requisiti indicati dalla norma, il contribuente beneficia dello stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.
Rientrano nella definizione non solo i ruoli (cartella di pagamento) ma anche i carichi derivanti da accertamento esecutivo e da avviso di addebito INPS affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) entro il 30.09.2017.
Le seguenti imposte non sono incluse nella definizione:
- risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (es. dazi doganali, ma non le altre imposte gestite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come le accise);
- IVA all’importazione;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive (si pensi alle sanzioni Antitrust, CONSOB, Banca d’Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie e così via);
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Definizione parziale dei ruoli
Spetta al debitore decidere quali carichi definire, anche in relazione alla singola cartella di pagamento: quindi, se ad esempio una cartella porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.
Si possono trasmettere più domande in diversi momenti, fermo restando il rispetto del termine del 15.5.2018.
Ambito applicativo della rottamazione
Salve le eccezioni di legge, elencate in via tassativa, tutti i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione possono rientrare nella definizione.
Può dunque trattarsi di carichi relativi a qualsiasi imposta (IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), dei contributi INPS e dei premi INAIL. Lo stesso dicasi per i carichi affidati a Riscossione Sicilia S.p.A., in quanto essa è considerata un Agente della Riscossione dall’art. 3 del DL 203/2005.
Anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali rientrano nella definizione, nella misura in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rientrano automaticamente nella definizione tutte le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) di natura tributaria e quelle relative a violazioni del Codice della strada nella misura in cui l’ente impositore, per sua scelta, ha affidato la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Benefici derivanti dalla sanatoria
Il beneficio della sanatoria consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, intendendosi per tali solo quelli dell’art. 30 del DPR 602/73.
Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora, come da ritardata iscrizione a ruolo, irrogato unitamente agli avvisi di accertamento o come conseguenza delle liquidazioni automatiche della dichiarazione, così come ogni altro interesse, tributario e non, disciplinato in specifici testi normativi.
Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi da corrispondere.
Vengono sgravate tutte le sanzioni amministrative.
Ciò è un particolare incentivo alla definizione per coloro i quali sono destinatari di carichi di ruolo relativi solo a sanzioni (si pensi alle sanzioni derivanti da omessa/irregolare compilazione del modulo RW), o a sanzioni irrogate nella misura massima, sebbene unitamente ad una maggiore imposta.
Anche gli eredi del contribuente defunto possono fruire della sanatoria, beneficiando dello stralcio degli interessi di mora, in quanto le sanzioni tributarie, ex art. 2 del DLgs. 472/97, sono già stralciate.
Il procedimento inizia con la presentazione della domanda all’Agente della Riscossione, con cui si indica la volontà di pagare ratealmente o in unica soluzione e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze. Non è quindi prevista l’autoliquidazione degli importi ad opera del debitore.
Ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, in merito ai carichi definibili, l’Agente della Riscossione, come effetto della domanda, non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche, ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione dell’istanza, come peraltro avviene nel caso della dilazione ex art. 19 del DPR 602/73: allora, se fosse stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della trasmissione della domanda, questa mantiene i suoi effetti dunque il titolo di prelazione.
Se fosse stato disposto un pignoramento immobiliare, non si può né proseguire con l’esecuzione né disporre altri pignoramenti.
Pignoramento presso terzi
Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, se al terzo pignorato è stato notificato l’ordine di versamento ex art. 72-bis del DPR 602/73, si verifica un effetto automatico di assegnazione delle somme pignorate, e questo non può bloccare l’espropriazione.
Di contro, se non è utilizzato l’art. 72-bis del DPR 602/73, la domanda di definizione blocca la procedura esecutiva (con il limite dell’assegnazione), e di ciò il debitore dovrà informare il terzo pignorato.
Ove il terzo pignorato abbia già iniziato ad effettuare i versamenti, l’esecuzione non si blocca, anche se gli stessi riguardano stipendi futuri non ancora maturati.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha però specificato che se, dopo la domanda di rottamazione, il terzo pignorato ha già corrisposto all’Erario l’intero debito, il contribuente ha diritto alla restituzione dell’eccedenza, rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare come effetto della rottamazione.
DURC, certificati di regolarità fiscale e rimborsi
L’art. 54 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.20017 n. 96) stabilisce che il DURC è rilasciato a seguito della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli entro il 21.4.2017 (o entro il 15.5.2018), in costanza dei requisiti di cui all’art. 3 del DM 30.1.2015.
Detto documento è però annullato a seguito del tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica agli enti competenti le inadempienze concernenti il versamento degli importi, e i DURC annullati verranno indicati nel servizio “DURC on line”.
Sempre per effetto del DL 50/2017 (art. 1-quater), la domanda di rottamazione dei ruoli è condizione sufficiente sia per l’erogazione dei rimborsi (che non possono quindi essere oggetto di fermo) sia per l’ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto.
Ove il debitore decada dalla rottamazione, il certificato viene revocato e potrà essere disposto il fermo dei rimborsi ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 472/97.
Versamenti
Gli importi devono essere pagati in unica soluzione oppure in cinque rate, osservando le seguenti scadenze:
- 7.2018, per la totalità delle somme o la prima rata;
- 9.2018, per la seconda rata;
- 10.2018, per la terza rata;
- 11.2018, per la quarta rata;
- 2.2019, per la quinta rata.
Il debitore, nel modello di domanda, può optare per il pagamento in due, tre o quattro rate. Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella misura del 4,5% annuo e a decorrere dall’1.8.2018.
È possibile optare per la domiciliazione bancaria, appositi bollettini precompilati o per il versamento diretto presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È quindi esclusa ogni forma di compensazione, essendo la fattispecie estranea al sistema dei versamenti unitari dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Il mancato, tardivo o insufficiente versamento anche di una sola rata impedisce di fruire della rottamazione (riemerge dunque il debito a titolo di sanzioni e interessi di mora), nonché di richiedere una ulteriore dilazione oppure di riprendere quella che era in essere.
I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con crediti tributari o contributivi.
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in caso di inadempienza relativa alla prima/unica rata, è possibile riprendere i pagamenti delle dilazioni in essere.