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Le scadenze di metà gennaio 2018

Vi segnaliamo tre scadenze importanti tra il 15 e il 17 gennaio 2018.

LUNEDI’ 15 GENNAIO

Commercio al minuto
Gli esercenti del commercio al minuto e i soggetti assimilati devono registrare entro oggi riepilogativamente i corrispettivi del mese precedente, purché certificati da scontino o ricevuta fiscale. I soggetti che operano nella grande distribuzione trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate in via telematica.

Fatturazione differita
Entro oggi occorre emettere e registrare le fattura per i beni consegnati o spediti durante il mese precedente. La disposizione si applica anche ai servizi, purché individuabili attraverso idonea documentazione. Tali fatture incidono sulla liquidazione in corso.

Modello 730
I datori di lavoro richiedono ai dipendenti se intendono avvalersi dell’assistenza fiscale nel 2018.

 

MARTEDI’ 16 GENNAIO

Versamenti unificati
Entro oggi va effettuato il versamento d’imposte, ritenute e contributi. In particolare:
– Versamenti IVA. I contribuenti mensili devono effettuare i versamenti riguardanti le operazioni di dicembre, al netto dell’acconto se versato (codice tributo 6012 anno 2017). Per usufruire della detrazione iva sugli acquisti, occorre registrare gli acquisti prima della relativa liquidazione.
– Ritenute alla fonte. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente.
– Contributi INPS. I datori di lavoro devono versaree i contributi per i lavoratori dipedenti sule retribuzioni del mese precedente.
– Parasubordinati. I committenti devono versare alla gestione separata Inps i contributi sui compensi pagati nel mese precedente per i rapporti di collaborazione coordinata e contiunativa e per i lavoratori a progetto, con le seguenti misure: 32,72% per chi non è assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non è titolare di partita Iva, 24% per chi ha già una pensione e per gli iscritti ad altre forme di previdenza, con massimale per il 2017 di 100.324 euro.

 

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO

Ravvedimento operoso
I contribuenti che non hanno versato le imposte (o che le hanno versate in misura ridotta) entro la scadenza del 18 dicembre, possono farlo entro oggi, pagando anche la sanzione ridotta del 1,5% oltre agli interessi al tasso legale annuo, maturati dalla data di scadenza non rispettata. Si utilizza il modulo F24. La sanzione e gli interessi vanno evidenziati a parte, in base al codice corrispondente al tipo di omissione commessa.