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Azienda e impresa familiare

di Alice Colussi

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

L’azienda è costituita da tre elementi fondamentali:

  • il complesso di beni cioè beni materiali, mobili e immobili, beni immateriali, rapporti di lavoro, debiti e crediti con la clientela;
  • l’organizzazione cioè l’elemento che garantisce la coesione interna dell’azienda impressa dall’imprenditore ai beni aziendali;
  • il fine di esercitare l’attività di impresa.

L’azienda coniugale è prevista all’art. 177 co. 1, lett. d), c.c., dove si stabilisce che l’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio è oggetto di comunione legale.

In generale, per gestione dell’azienda si intende la partecipazione alle scelte imprenditoriali, all’amministrazione e al controllo.

L’azienda può essere ceduta o concessa in affitto: il concedente (ossia il proprietario dell’azienda) attribuisce l’intera gestione dell’azienda, mantenendone la proprietà, ad un soggetto terzo (affittuario) il quale, in conseguenza di ciò e dietro pagamento di un canone periodico, si obbliga a “gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte”.

Questo obbligo comporta, ad esempio, che le manutenzioni ordinarie debbano essere eseguite dall’affittuario.

L’affitto dell’azienda, o di uno o più rami della stessa, viene utilizzato nel risanamento dell’impresa per la salvaguardare la continuità aziendale e dei posti di lavoro, nonché a tutela degli interessi dei creditori. L’affittuario evita la responsabilità di successione in tutti i debiti dell’imprenditore in crisi.

 

L’azienda può ceduta per atto tra vivi o per causa di morte, a titolo oneroso o gratuito.

La cessione d’azienda comporta:

  • per il cedente il divieto temporaneo di concorrenza per un periodo di 5 anni dal trasferimento, nel senso che non può intraprendere una nuova attività imprenditoriale in concorrenza con l’azienda ceduta;
  • la successione dei crediti relativi all’azienda ceduta ma soprattutto l’accollo a carico del cessionario dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda commerciale anteriori al trasferimento;
  • particolari tutele sono poste ai lavoratori coinvolti in un’operazione di cessione d’azienda, o meglio, di “trasferimento d’azienda” che è una nozione più ampia (per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata);
  • ai fini delle imposte dirette le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende concorrono alla formazione del reddito;
  • la cessione di azienda è fuori campo IVA, mentre va soggetta ad imposta di registro.